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lunedì 14 settembre 2009
giovedì 10 settembre 2009
martedì 8 settembre 2009
lunedì 7 settembre 2009
TESTAMENTO BIOLOGICO
SUL TESTAMENTO BIOLOGICO OVVERO IL LETTING DIE
Più di un quarto di secolo fa, fui il primo in Italia, io credo, a introdurre in sede medico legale la questione del letting die, vale a dire del lasciarsi morire – o se preferite di non curarsi, qualora le condizioni fisiche non consentissero di farlo senza una probabilità di successo (L’eutanasia: diritto di vivere/diritto di morire, CEDAM, 1983). Ero anche d’accordo con le posizioni del card. Franjo Sieper, che non riteneva obbligatorie le “cure sproporzionate” allo scopo, se lo scopo non aveva probabilità di essere raggiunto. In altri termini, ritenevo che un individuo, giunto quasi al punto estremo della vita, avesse il diritto/dovere di decidere che fare di sé, e cioè se contentarsi oppure no delle cure palliative, se non c’era possibilità di salvezza.
Sono stato anche il primo a portare a conoscenza dei medici legali italiani il Natural Death Act dello Stato di California (vedi la citazione sopra), nel quale- lo rammento agli smemorati- l’eutanasia attiva e l’eutanasia passiva erano proibite, erano cioè proibiti atti ed omissioni che fossero causalmente efficaci nel produrre la morte.
Il passare del tempo non ha stravolto le mie convinzioni.
E’ in atto in questo momento un’aspra polemica tra la Federazione degli Ordini dei Medici e la Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni, circa l’estensione da dare alla DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento). Questa polemica non mi riguarda: sono invecchiato abbastanza da capire le ragioni degli uni e degli altri, e non voglio convincere nessuno della bontà di una o dell’altra tesi.
Voglio solo esprimere le mie personali Dichiarazioni anticipate di trattamento:
- Nel caso andassi incontro a morte cerebrale certa, per favore staccate la spina;
- Nel caso andassi incontro a morte corticale certa, per favore staccate la spina;
- Nel caso andassi incontro a stato vegetativo persistente, per favore staccate la spina, non fate trattamenti sproporzionati al fine da raggiungere, non nutritemi artificialmente, non datemi più liquidi, ma lasciatemi morire in pace.
- PS. Non espiantate i miei organi, sono troppo vecchi e acciaccati.
Giusto Giusti
Roma, 14 aprile 2009
Più di un quarto di secolo fa, fui il primo in Italia, io credo, a introdurre in sede medico legale la questione del letting die, vale a dire del lasciarsi morire – o se preferite di non curarsi, qualora le condizioni fisiche non consentissero di farlo senza una probabilità di successo (L’eutanasia: diritto di vivere/diritto di morire, CEDAM, 1983). Ero anche d’accordo con le posizioni del card. Franjo Sieper, che non riteneva obbligatorie le “cure sproporzionate” allo scopo, se lo scopo non aveva probabilità di essere raggiunto. In altri termini, ritenevo che un individuo, giunto quasi al punto estremo della vita, avesse il diritto/dovere di decidere che fare di sé, e cioè se contentarsi oppure no delle cure palliative, se non c’era possibilità di salvezza.
Sono stato anche il primo a portare a conoscenza dei medici legali italiani il Natural Death Act dello Stato di California (vedi la citazione sopra), nel quale- lo rammento agli smemorati- l’eutanasia attiva e l’eutanasia passiva erano proibite, erano cioè proibiti atti ed omissioni che fossero causalmente efficaci nel produrre la morte.
Il passare del tempo non ha stravolto le mie convinzioni.
E’ in atto in questo momento un’aspra polemica tra la Federazione degli Ordini dei Medici e la Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni, circa l’estensione da dare alla DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento). Questa polemica non mi riguarda: sono invecchiato abbastanza da capire le ragioni degli uni e degli altri, e non voglio convincere nessuno della bontà di una o dell’altra tesi.
Voglio solo esprimere le mie personali Dichiarazioni anticipate di trattamento:
- Nel caso andassi incontro a morte cerebrale certa, per favore staccate la spina;
- Nel caso andassi incontro a morte corticale certa, per favore staccate la spina;
- Nel caso andassi incontro a stato vegetativo persistente, per favore staccate la spina, non fate trattamenti sproporzionati al fine da raggiungere, non nutritemi artificialmente, non datemi più liquidi, ma lasciatemi morire in pace.
- PS. Non espiantate i miei organi, sono troppo vecchi e acciaccati.
Giusto Giusti
Roma, 14 aprile 2009
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INCOMPATIBILITA' CARCERARIA
INCOMPATIBILITA’ CARCERARIA
Il concetto di “incompatibilità carceraria”, inteso come impossibilità di far sussistere insieme la patologia di un soggetto con la sua condizione di detenuto, senza che vi siano conseguenze dannose per la sua salute, è stato elaborato dagli studiosi del diritto proprio a garanzia del principio di cui all’art.32 Cost. Nel carcere il rapporto salute-sicurezza s’inverte, ovvero, l’esigenza della difesa sociale, realizzata con la pena inflitta, deve cedere il posto alla prioritaria assicurazione della salute individuale del detenuto ;quindi la pena detentiva, deve rispettare il senso di umanità invocato con l’art 27 della costituzione. Si deduce così, come lo stato della salute del detenuto, incida sulla possibilità del differimento della pena. Oltre alla detta condizione sanitaria del soggetto detenuto, affinché si realizzi la condizione d’incompatibilità, è necessaria anche la presenza di strutture sanitarie penitenziarie inidonee, incapaci di fronteggiare la situazione clinica del soggetto. Da quanto detto sì deduce, che in realtà sussiste una condizione di relativizzazione del concetto d’incompatibilità, che quindi è dipendente sia dalla condizione clinica osservata, che dalla capacità della struttura penitenziaria a garantire cure idonee. Il Giudice, quindi, deve verificare non solo l’entità della patologia e le conseguenze che da essa possono derivarne, ma anche se tale malattia sia curabile nella struttura sanitaria dell’Istituto di reclusione o in altro luogo esterno di cura. Inoltre, è bene ricordare, che per la Cassazione 7.7.1994, n.2080, le condizioni di guaribilità o di reversibilità della malattia, non sono elementi considerabili , infatti in tale sentenza si legge:"La guaribilità o reversibilità della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell'esecuzione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l'infermità sia di tale rilevanza da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità."
La sospensione della pena detentiva è prevista dagli artt 147 e 146 del c.p. L’art 147 prevede il differimento facoltativo della pena detentiva:
“1) se è presentata domanda di grazia, in tal caso l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore a sei mesi, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, ma il provvedimento sarà revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio”.
A questo punto è bene sottolineare, che la Corte costituzionale nella sentenza 114/79 ha chiarito il concetto di grave infermità fisica, espresso dall’ art. suddetto, intendendolo come condizione fisica "non suscettibile di guarigione mediante le cure o l'assistenza medica disponibili nel luogo di esecuzione”. L’art.147 trova le sue fondamenta nella sentenza di Cassazione penale del 4.2.1997, n.6283, Calzolaio,che afferma:”La ragione ispiratrice dell'art.147 è quella di evitare al condannato trattamenti inumani e la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli, in quanto espiata in uno stato di menomazione fisica di tale rilevanza da implicare necessariamente, oltre alla preoccupazione legata ad un eventuale giudizio di inadeguatezza dell'assistenza sanitaria, istituzionalmente garantita, anche il profondo disagio morale prodotto dal particolare tipo di vita imposto dal carcere a chi, non solo non può più approfittare dell'opportunità offertagli per la sua rieducazione, ma vede amplificarsi senza rimedio gli aspetti negativi: a tali criteri il giudice deve riferirsi ai fini della decisione".
L’art.146 c.p. prevede il differimento obbligatorio della pena detentiva:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta, in tal caso è prevista la revoca del differimento se la gravidanza s’ interrompe;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre d’ infante di età inferiore ad anni uno, ma qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio, il differimento della pena viene revocato;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
V.4.a. Affinché si configuri la “incompatibilità carceraria”, la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede il requisito della “grave infermità fisica” senza, peraltro, preoccuparsi di prevedere una incompatibilità derivante da infermità psichica o mentale nè di dare una interpretazione univoca del concetto in esame. In alcuni casi, la Corte ha dato una definizione molto ampia ed estensiva di “grave infermità fisica”. Tale orientamento emerge da una lunga serie di sentenze:
Cass. pen., sez.VI, 27 settembre 1986 (c.c. 6 agosto 1986, n. 1361), Celentano:”Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale consentito ai sensi dell'articolo 147, primo comma n.2 codice penale, per chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, deve ritenersi grave non esclusivamente quello stato patologico del condannato che determina il pericolo di morte, ma pure ogni altro stato di infermità fisica che cagioni il pericolo di altre rilevanti conseguenze dannose o, quantomeno, esiga un trattamento che non si possa attuare in ambiente carcerario e che necessariamente abbia probabilità di regressione nel senso del recupero, totale o parziale, dello stato di salute".
Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1987 (c.c. 15 dicembre 1986, n. 304), Messina:" Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ex articolo 147, con decreto pen., non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l'esecuzione della pena ed il senso di umanità né rende di per sé operativa la disposizione dell'articolo 147 n. 2 codice penale, ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere, ad un tempo, la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario."
Cassazione penale 26.10.87, Nuvoletta :"L'esecuzione della pena dovrà essere differita quando la struttura penitenziaria, tenuto anche conto della possibilità del ricovero esterno, non si riveli in grado di provvedere alla cura ed all'assistenza sanitaria adeguate all'obiettiva gravità del caso, sì che appaia fondata la previsione che si fatte carenze abbiano a determinare effetti dannosi sullo stato del condannato. Se così non fosse l'esecuzione della pena verrebbe illegittimamente ad incidere sul diritto alla salute costituzionalmente a tutti riconosciuto (art.32 Cost.) e si risolverebbe in un trattamento contrario al senso di umanità cui la stessa deve ispirarsi."
Cass. sez. I, 17 novembre 1989, Mondino, n. 2607 :" L'articolo 147, primo comma, n. 2, codice penale, non prevede il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una qualunque infermità ma richiede l'esistenza di una grave infermità e se è vero che la gravità va valutata non in assoluto ma in relazione al bisogno di cure e alla loro praticabilità nello stato di detenzione, è altresì vero che ciò che giustifica il differimento è l'impossibilità di praticare utilmente le cure nel corso dell'esecuzione e non la semplice possibilità di praticarle meglio fuori dall’ambiente carcerario”.
Cass. pen. Sez. I, 17 gennaio 1991, Cosentino, n. 4228.
" Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e nell'ipotesi di esecuzione di pena restrittiva della libertà personale nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica, non assume rilevanza il carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, atteso che il requisito della guaribilità o della reversibilità dell'infermità non è previsto dalla citata disposizione. È, invece, necessario che il giudice valuti se l'infermità fisica del soggetto abbia o meno la possibilità di trarre giovamento, nello stato di libertà, di cure e trattamento sostanzialmente diversi e più efficaci di quelli che possono essere prestati nelle apposite istituzioni e strutture sanitarie penitenziarie. La mera osservazione di compatibilità dell'infermità con il regime penitenziario non soddisfa, pertanto, l'obbligo di motivazione sulla sussistenza o meno del diritto al differimento dell'esecuzione della pena, mancando in tal caso l'esame e la valutazione dell'eventuale incidenza dell'infermità adotta, in caso di permanenza del regime carcerario , sulla salute del detenuto”.
Cass. Sez. I, 25 gennaio 1991, Racca,n. 4363:" Per la concessione del differimento della pena restrittiva della libertà personale che deve essere eseguito contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, occorre la sussistenza di una malattia grave, tale cioè da porre in pericolo la vita del condannato o provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. Il giudizio sulla gravità ha carattere relativo giacchè si fonda sul rapporto tra condizione individuale del soggetto e condizione dell'ambiente carcerario e, pertanto, l'accertata infermità costituirà causa possibile di differimento non solo perchè grave nel senso sopra indicato, ma soprattutto in quanto potenzialmente aggravata dalla condizione carceraria. Non può, invece, assumere rilevanza il carattere cronico ed inguaribile della malattia dato che il requisito della guaribilità o della reversibilità della infermità non è richiesto dalla norma”.
Cass. pen., sez.I, 3 marzo 1992, n. 358 (c.c. 27 gennaio 1992), Viola. " In tema di sospensione dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica la durata della pena da espiare è ininfluente ai fini della valutazione dei presupposti della sospensione. Quest'ultima invero si pone in rapporto alla necessità di evitare che l'esecuzione della pena si risolva in un inutile aggravio di sofferenza per il condannato, venendo in tal modo ad incidere su due principi di rilievo costituzionale, vale a dire il divieto dei trattamenti inumani e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; principi che vanno, però, comparati con quello della certezza dell'esecuzione della pena”.
Cass.pen., sez. I, 6 luglio 1992, n.2819, Piromalli." La potestà punitiva dello stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (articolo 32 Costituzione), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. Nella motivazione del potere di rinvio di esecuzione della pena, il giudice di merito deve dare ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Costit.) con quelli della tutela della salute (articolo 32 Costit.) e del senso di umanità (articolo 27 Costit.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena, per modo che in sede di legittimità se ne possa valutare la correttezza e la completezza.
Sentenza del 24.5.1995, n.4727 stabilisce: "è necessario che ci si trovi in presenza di prognosi infausta quoad vitam oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art.11 dell'ordinamento penitenziario"
Cass. Sez. I, 17 maggio 1997,n. 3046." Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'articolo 147, 1ºc. n. 2, codice penale deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva gravità dell'infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell’ordinamento”.
V.4.b. Un detenuto affetto da AIDS o le sue diverse manifestazioni cliniche: AIDS conclamato, Sindrome correlata all’AIDS (ARC), Linfoadenopatia persistente (LAS), determina numerose problematiche all’Amministrazione penitenziaria. Il paziente-detenuto deve eseguire periodicamente, controlli e accertamenti, con lo scopo di monitorizzare la patologia e di identificare precocemente eventuali infezioni opportunistiche, inoltre deve essere sottoposto a terapia antiretrovirale, con l’utilizzo di farmaci estremamente tossici che obbligano i detenuti a subire accertamenti diagnostici frequenti per poter monitorizzare l’effetto tossico subìto dall’organismo da dette somministrazioni. L’utilizzo dei farmaci antiretrovirali è limitato esclusivamente ai reparti di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altri centri, dediti al trattamento dell’HIV, escludendo così la possibilità di trattare il detenuto malato nelle strutture di detenzione. Purtuttavia è obbligo dell’Amministrazione carceraria, tentare di garantire al detenuto le stesse possibilità terapeutiche del soggetto non detenuto, per cui i sanitari che lavorano nei penitenziari tentano comunque un approccio terapeutico.
E’ bene sottolineare, che in base n.135 del 05-06-1990, l’effettuazione del test dell’HIV deve essere rivolto solo ai soggetti consenzienti, per cui la maggior parte dei detenuti si oppongono allo screening infettivologico. Dalla situazione appena detta, emerge l’impossibilità di monitorizzare la situazione carceraria, sotto il profilo infettivo; tuttavia dei dati statistici ottenuti nel corso dell’anno 2002 (tabella sotto)ci possono approssimativamente far vedere la situazione infettivologica dell’ HIV, nelle carceri italiane.
DETENUTI SOTTOPOSTI AL TEST DELL’ HIV
Il concetto di “incompatibilità carceraria”, inteso come impossibilità di far sussistere insieme la patologia di un soggetto con la sua condizione di detenuto, senza che vi siano conseguenze dannose per la sua salute, è stato elaborato dagli studiosi del diritto proprio a garanzia del principio di cui all’art.32 Cost. Nel carcere il rapporto salute-sicurezza s’inverte, ovvero, l’esigenza della difesa sociale, realizzata con la pena inflitta, deve cedere il posto alla prioritaria assicurazione della salute individuale del detenuto ;quindi la pena detentiva, deve rispettare il senso di umanità invocato con l’art 27 della costituzione. Si deduce così, come lo stato della salute del detenuto, incida sulla possibilità del differimento della pena. Oltre alla detta condizione sanitaria del soggetto detenuto, affinché si realizzi la condizione d’incompatibilità, è necessaria anche la presenza di strutture sanitarie penitenziarie inidonee, incapaci di fronteggiare la situazione clinica del soggetto. Da quanto detto sì deduce, che in realtà sussiste una condizione di relativizzazione del concetto d’incompatibilità, che quindi è dipendente sia dalla condizione clinica osservata, che dalla capacità della struttura penitenziaria a garantire cure idonee. Il Giudice, quindi, deve verificare non solo l’entità della patologia e le conseguenze che da essa possono derivarne, ma anche se tale malattia sia curabile nella struttura sanitaria dell’Istituto di reclusione o in altro luogo esterno di cura. Inoltre, è bene ricordare, che per la Cassazione 7.7.1994, n.2080, le condizioni di guaribilità o di reversibilità della malattia, non sono elementi considerabili , infatti in tale sentenza si legge:"La guaribilità o reversibilità della malattia non sono requisiti richiesti dalla normativa vigente in tema di differimento dell'esecuzione della pena, per la cui concessione è sufficiente che l'infermità sia di tale rilevanza da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità."
La sospensione della pena detentiva è prevista dagli artt 147 e 146 del c.p. L’art 147 prevede il differimento facoltativo della pena detentiva:
“1) se è presentata domanda di grazia, in tal caso l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore a sei mesi, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni, ma il provvedimento sarà revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio”.
A questo punto è bene sottolineare, che la Corte costituzionale nella sentenza 114/79 ha chiarito il concetto di grave infermità fisica, espresso dall’ art. suddetto, intendendolo come condizione fisica "non suscettibile di guarigione mediante le cure o l'assistenza medica disponibili nel luogo di esecuzione”. L’art.147 trova le sue fondamenta nella sentenza di Cassazione penale del 4.2.1997, n.6283, Calzolaio,che afferma:”La ragione ispiratrice dell'art.147 è quella di evitare al condannato trattamenti inumani e la sua sottomissione ad una pena di fatto più grave di quella irrogatagli, in quanto espiata in uno stato di menomazione fisica di tale rilevanza da implicare necessariamente, oltre alla preoccupazione legata ad un eventuale giudizio di inadeguatezza dell'assistenza sanitaria, istituzionalmente garantita, anche il profondo disagio morale prodotto dal particolare tipo di vita imposto dal carcere a chi, non solo non può più approfittare dell'opportunità offertagli per la sua rieducazione, ma vede amplificarsi senza rimedio gli aspetti negativi: a tali criteri il giudice deve riferirsi ai fini della decisione".
L’art.146 c.p. prevede il differimento obbligatorio della pena detentiva:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta, in tal caso è prevista la revoca del differimento se la gravidanza s’ interrompe;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre d’ infante di età inferiore ad anni uno, ma qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio, il differimento della pena viene revocato;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
V.4.a. Affinché si configuri la “incompatibilità carceraria”, la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede il requisito della “grave infermità fisica” senza, peraltro, preoccuparsi di prevedere una incompatibilità derivante da infermità psichica o mentale nè di dare una interpretazione univoca del concetto in esame. In alcuni casi, la Corte ha dato una definizione molto ampia ed estensiva di “grave infermità fisica”. Tale orientamento emerge da una lunga serie di sentenze:
Cass. pen., sez.VI, 27 settembre 1986 (c.c. 6 agosto 1986, n. 1361), Celentano:”Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale consentito ai sensi dell'articolo 147, primo comma n.2 codice penale, per chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, deve ritenersi grave non esclusivamente quello stato patologico del condannato che determina il pericolo di morte, ma pure ogni altro stato di infermità fisica che cagioni il pericolo di altre rilevanti conseguenze dannose o, quantomeno, esiga un trattamento che non si possa attuare in ambiente carcerario e che necessariamente abbia probabilità di regressione nel senso del recupero, totale o parziale, dello stato di salute".
Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1987 (c.c. 15 dicembre 1986, n. 304), Messina:" Ai fini del differimento dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale ex articolo 147, con decreto pen., non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Neanche la prognosi infausta quoad vitam crea, automaticamente, un contrasto fra l'esecuzione della pena ed il senso di umanità né rende di per sé operativa la disposizione dell'articolo 147 n. 2 codice penale, ma occorre che la malattia sia, allo stato, di tale gravità da escludere, ad un tempo, la pericolosità del condannato e la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario."
Cassazione penale 26.10.87, Nuvoletta :"L'esecuzione della pena dovrà essere differita quando la struttura penitenziaria, tenuto anche conto della possibilità del ricovero esterno, non si riveli in grado di provvedere alla cura ed all'assistenza sanitaria adeguate all'obiettiva gravità del caso, sì che appaia fondata la previsione che si fatte carenze abbiano a determinare effetti dannosi sullo stato del condannato. Se così non fosse l'esecuzione della pena verrebbe illegittimamente ad incidere sul diritto alla salute costituzionalmente a tutti riconosciuto (art.32 Cost.) e si risolverebbe in un trattamento contrario al senso di umanità cui la stessa deve ispirarsi."
Cass. sez. I, 17 novembre 1989, Mondino, n. 2607 :" L'articolo 147, primo comma, n. 2, codice penale, non prevede il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di una qualunque infermità ma richiede l'esistenza di una grave infermità e se è vero che la gravità va valutata non in assoluto ma in relazione al bisogno di cure e alla loro praticabilità nello stato di detenzione, è altresì vero che ciò che giustifica il differimento è l'impossibilità di praticare utilmente le cure nel corso dell'esecuzione e non la semplice possibilità di praticarle meglio fuori dall’ambiente carcerario”.
Cass. pen. Sez. I, 17 gennaio 1991, Cosentino, n. 4228.
" Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e nell'ipotesi di esecuzione di pena restrittiva della libertà personale nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica, non assume rilevanza il carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, atteso che il requisito della guaribilità o della reversibilità dell'infermità non è previsto dalla citata disposizione. È, invece, necessario che il giudice valuti se l'infermità fisica del soggetto abbia o meno la possibilità di trarre giovamento, nello stato di libertà, di cure e trattamento sostanzialmente diversi e più efficaci di quelli che possono essere prestati nelle apposite istituzioni e strutture sanitarie penitenziarie. La mera osservazione di compatibilità dell'infermità con il regime penitenziario non soddisfa, pertanto, l'obbligo di motivazione sulla sussistenza o meno del diritto al differimento dell'esecuzione della pena, mancando in tal caso l'esame e la valutazione dell'eventuale incidenza dell'infermità adotta, in caso di permanenza del regime carcerario , sulla salute del detenuto”.
Cass. Sez. I, 25 gennaio 1991, Racca,n. 4363:" Per la concessione del differimento della pena restrittiva della libertà personale che deve essere eseguito contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica, occorre la sussistenza di una malattia grave, tale cioè da porre in pericolo la vita del condannato o provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. Il giudizio sulla gravità ha carattere relativo giacchè si fonda sul rapporto tra condizione individuale del soggetto e condizione dell'ambiente carcerario e, pertanto, l'accertata infermità costituirà causa possibile di differimento non solo perchè grave nel senso sopra indicato, ma soprattutto in quanto potenzialmente aggravata dalla condizione carceraria. Non può, invece, assumere rilevanza il carattere cronico ed inguaribile della malattia dato che il requisito della guaribilità o della reversibilità della infermità non è richiesto dalla norma”.
Cass. pen., sez.I, 3 marzo 1992, n. 358 (c.c. 27 gennaio 1992), Viola. " In tema di sospensione dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica la durata della pena da espiare è ininfluente ai fini della valutazione dei presupposti della sospensione. Quest'ultima invero si pone in rapporto alla necessità di evitare che l'esecuzione della pena si risolva in un inutile aggravio di sofferenza per il condannato, venendo in tal modo ad incidere su due principi di rilievo costituzionale, vale a dire il divieto dei trattamenti inumani e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; principi che vanno, però, comparati con quello della certezza dell'esecuzione della pena”.
Cass.pen., sez. I, 6 luglio 1992, n.2819, Piromalli." La potestà punitiva dello stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (articolo 32 Costituzione), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare allorquando la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto finisca per costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. Nella motivazione del potere di rinvio di esecuzione della pena, il giudice di merito deve dare ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Costit.) con quelli della tutela della salute (articolo 32 Costit.) e del senso di umanità (articolo 27 Costit.) che deve caratterizzare l'esecuzione della pena, per modo che in sede di legittimità se ne possa valutare la correttezza e la completezza.
Sentenza del 24.5.1995, n.4727 stabilisce: "è necessario che ci si trovi in presenza di prognosi infausta quoad vitam oppure che il soggetto abbia bisogno di cure e trattamenti indispensabili tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art.11 dell'ordinamento penitenziario"
Cass. Sez. I, 17 maggio 1997,n. 3046." Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'articolo 147, 1ºc. n. 2, codice penale deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva gravità dell'infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell’ordinamento”.
V.4.b. Un detenuto affetto da AIDS o le sue diverse manifestazioni cliniche: AIDS conclamato, Sindrome correlata all’AIDS (ARC), Linfoadenopatia persistente (LAS), determina numerose problematiche all’Amministrazione penitenziaria. Il paziente-detenuto deve eseguire periodicamente, controlli e accertamenti, con lo scopo di monitorizzare la patologia e di identificare precocemente eventuali infezioni opportunistiche, inoltre deve essere sottoposto a terapia antiretrovirale, con l’utilizzo di farmaci estremamente tossici che obbligano i detenuti a subire accertamenti diagnostici frequenti per poter monitorizzare l’effetto tossico subìto dall’organismo da dette somministrazioni. L’utilizzo dei farmaci antiretrovirali è limitato esclusivamente ai reparti di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altri centri, dediti al trattamento dell’HIV, escludendo così la possibilità di trattare il detenuto malato nelle strutture di detenzione. Purtuttavia è obbligo dell’Amministrazione carceraria, tentare di garantire al detenuto le stesse possibilità terapeutiche del soggetto non detenuto, per cui i sanitari che lavorano nei penitenziari tentano comunque un approccio terapeutico.
E’ bene sottolineare, che in base n.135 del 05-06-1990, l’effettuazione del test dell’HIV deve essere rivolto solo ai soggetti consenzienti, per cui la maggior parte dei detenuti si oppongono allo screening infettivologico. Dalla situazione appena detta, emerge l’impossibilità di monitorizzare la situazione carceraria, sotto il profilo infettivo; tuttavia dei dati statistici ottenuti nel corso dell’anno 2002 (tabella sotto)ci possono approssimativamente far vedere la situazione infettivologica dell’ HIV, nelle carceri italiane.
DETENUTI SOTTOPOSTI AL TEST DELL’ HIV
giovedì 3 settembre 2009
mercoledì 2 settembre 2009
NIHIL SUB SOLE NOVI
NIHIL SUB SOLE NOVI
# .Nel corso del 2007, ho raccolto nel mio blog “Zibaldone medico- legale” (http://giustogiusti.blogspot.com) 276 post di interesse medico- legale. Beninteso non posso avere la pretesa di avere completato la raccolta, neppure nei settori più importanti, come per esempio l’omicidio, perché numerosi dati possono essermi sfuggiti, o io stesso posso averli considerati di scarso interesse generale. In una ricerca di qualche anno fa, eseguita a tappeto in internet e sui quotidiani, le notizie non riportate circa l’omicidio erano il 6%, come si è dedotto dopo l’arrivo dei dati ufficiali dell’ ISTAT. E’ altrettanto evidente che l’importanza delle notizie raccolte dipende dalla mia valutazione, e dunque manca un criterio oggettivo che la giustifichi. Tuttavia, posso riconoscere, del tutto soggettivamente, che il filo che ha guidato le mie scelte è rappresentato dal desiderio di verificare se nella società italiana del 2007 vi siano tendenze che modificano le tendenze precedenti, in modo sia qualitativo sia quantitativo. Di questo possiamo parlare.
# E’ in primo luogo molto chiaro che l’interesse per la medicina legale è assai aumentato, e che i media attribuiscono alla mia disciplina dei poteri che, chi la pratica, non si sogna di attribuirle. Esistono alcuni problemi irrisolti in medicina legale, per esempio la determinazione dell’ora della morte, nonostante gli sforzi che ciascuno di noi (quorum ego) vi ha dedicato. Esistono vaste zone territoriali in cui manca un minimo supporto logistico e tecnico: tra i miei, anche recenti, ricordi vi è l’autopsia praticata nella bara o sul cancello del cimitero, in mancanza del tavolo settorio in alcuni cimiteri, mentre ricordo che fra le dozzine di cimiteri frequentati soltanto uno era “a norma” con le prescrizioni del Regolamento di Polizia mortuaria. Operare in condizioni difficili porta ad errori, anche gravi. Esistono ancora serie difficoltà, negli ospedali, a praticare esami radiografici del cadavere, per non parlare della cosiddetta “autopsia virtuale” (TAC o RMN del cadavere). Nell’esercizio della medicina legale vi è tuttavia un errore di sistema, che attiene al valore da attribuirsi al parere del medico legale, e questo, a sua volta, si collega con la preparazione tecnica- che deve in primo luogo essere medica- di numerosi periti che tali non sono.
# Tale interesse si estende alle scienze forensi, che in internet e nei reportages giornalistici appaiono come arti magiche capaci di risolvere i problemi più astrusi. Le tecniche del DNA sono entrate nel patrimonio dell’indagine forense, e sono abitualmente impiegate, anche da chi non ne mastica. Esempi molto recenti mostrano che le tecniche del DNA debbono sempre accompagnarsi all’indagine sul campo da parte della Polizia, altrimenti non se ne esce.
# Tra i fatti più significativi che si rincorrono nel blog, ricordo gli omicidi in famiglia, apparentemente aumentati di numero, talvolta con plurime vittime, specie bambini. Appaiono in diminuzione gli omicidi della criminalità organizzata, cosicchè mi sembra probabile che il numero totale degli omicidi si attesti sui valori dell’anno scorso 2006 (poco più di 600, cioè una cifra molto bassa). Anche il numero degli incidenti stradali mortali e degli infortuni mortali sul lavoro non pare in aumento, tuttavia è opportuno attendere i dati dell’ISTAT prima di trarre conclusioni. La cd. “malasanità” non dovrebbe essere oggetto di valutazione prima della conclusione dell’iter processuale, perché molti processi si concludono con l’assoluzione degli imputati.
# Una novità è rappresentata dalla comparsa, sul mercato italiano, di oggetti e giocattoli pericolosi, provenienti dalla Cina. Se ne sta occupando a fondo la Procura di Torino.
# Mi preoccupano le azione etero- ed auto lesive dei malati di mente, e temo che tali azioni dipendano, almeno in parte, da mancanza o inappropriatezza delle cure psichiatriche. Vorrei ricordare ai colleghi psichiatri la parabola del Buon Pastore, che andava in cerca della pecorella smarrita: con ciò, intendo la necessità che i servizi psichiatrici vadano in cerca dei loro malati, senza aspettare che si facciano vivi da sé, perché questo atteggiamento può portare a seri problemi. Intendo affrontare questo tema in maniera approfondita in altra sede.
# Suscitano il mio orrore i casi di neonati abbandonati, o gettati via, o uccisi. Ricordo che la madre, che partorisca in ospedale, ha il diritto di non essere nominata, e cioè di non riconoscere il bambino, rendendolo così adottabile in tempi brevi, e soprattutto lasciandogli la vita.
# Donne e bambini continuano ad essere le vittime più frequenti di delitti contro la persona.
#L’uso di alcool e stupefacenti è relativamente diffuso nella popolazione, l’eroina ha ceduto il passo alla cocaina, ed è tornato l’hashish ad alta concentrazione di THC. La Polizia ed i Carabinieri hanno imparato che queste sostanze sono pericolose, specie se assunte da un conducente di autovettura, e almeno l’etilometro comincia a diffondersi, ma non è ancora abbastanza.
# Infine, sono in serio aumento i reati in cui, come popolo, siamo specialisti, e cioè le truffe, contro le ASL, l’ INPS, ecc., alcune davvero ingegnose.
# Con questo, pongo termine a questo breve commento. Se volete postare su qualche punto specifico, andate allo Zibaldone. Usate la funzione “cerca nel blog”, che è supportata da Google, e dunque molto efficiente. Questo commento compare anche nello Zibaldone. Non mi resta altro che augurare a tutti un Felice Anno Nuovo.
# .Nel corso del 2007, ho raccolto nel mio blog “Zibaldone medico- legale” (http://giustogiusti.blogspot.com) 276 post di interesse medico- legale. Beninteso non posso avere la pretesa di avere completato la raccolta, neppure nei settori più importanti, come per esempio l’omicidio, perché numerosi dati possono essermi sfuggiti, o io stesso posso averli considerati di scarso interesse generale. In una ricerca di qualche anno fa, eseguita a tappeto in internet e sui quotidiani, le notizie non riportate circa l’omicidio erano il 6%, come si è dedotto dopo l’arrivo dei dati ufficiali dell’ ISTAT. E’ altrettanto evidente che l’importanza delle notizie raccolte dipende dalla mia valutazione, e dunque manca un criterio oggettivo che la giustifichi. Tuttavia, posso riconoscere, del tutto soggettivamente, che il filo che ha guidato le mie scelte è rappresentato dal desiderio di verificare se nella società italiana del 2007 vi siano tendenze che modificano le tendenze precedenti, in modo sia qualitativo sia quantitativo. Di questo possiamo parlare.
# E’ in primo luogo molto chiaro che l’interesse per la medicina legale è assai aumentato, e che i media attribuiscono alla mia disciplina dei poteri che, chi la pratica, non si sogna di attribuirle. Esistono alcuni problemi irrisolti in medicina legale, per esempio la determinazione dell’ora della morte, nonostante gli sforzi che ciascuno di noi (quorum ego) vi ha dedicato. Esistono vaste zone territoriali in cui manca un minimo supporto logistico e tecnico: tra i miei, anche recenti, ricordi vi è l’autopsia praticata nella bara o sul cancello del cimitero, in mancanza del tavolo settorio in alcuni cimiteri, mentre ricordo che fra le dozzine di cimiteri frequentati soltanto uno era “a norma” con le prescrizioni del Regolamento di Polizia mortuaria. Operare in condizioni difficili porta ad errori, anche gravi. Esistono ancora serie difficoltà, negli ospedali, a praticare esami radiografici del cadavere, per non parlare della cosiddetta “autopsia virtuale” (TAC o RMN del cadavere). Nell’esercizio della medicina legale vi è tuttavia un errore di sistema, che attiene al valore da attribuirsi al parere del medico legale, e questo, a sua volta, si collega con la preparazione tecnica- che deve in primo luogo essere medica- di numerosi periti che tali non sono.
# Tale interesse si estende alle scienze forensi, che in internet e nei reportages giornalistici appaiono come arti magiche capaci di risolvere i problemi più astrusi. Le tecniche del DNA sono entrate nel patrimonio dell’indagine forense, e sono abitualmente impiegate, anche da chi non ne mastica. Esempi molto recenti mostrano che le tecniche del DNA debbono sempre accompagnarsi all’indagine sul campo da parte della Polizia, altrimenti non se ne esce.
# Tra i fatti più significativi che si rincorrono nel blog, ricordo gli omicidi in famiglia, apparentemente aumentati di numero, talvolta con plurime vittime, specie bambini. Appaiono in diminuzione gli omicidi della criminalità organizzata, cosicchè mi sembra probabile che il numero totale degli omicidi si attesti sui valori dell’anno scorso 2006 (poco più di 600, cioè una cifra molto bassa). Anche il numero degli incidenti stradali mortali e degli infortuni mortali sul lavoro non pare in aumento, tuttavia è opportuno attendere i dati dell’ISTAT prima di trarre conclusioni. La cd. “malasanità” non dovrebbe essere oggetto di valutazione prima della conclusione dell’iter processuale, perché molti processi si concludono con l’assoluzione degli imputati.
# Una novità è rappresentata dalla comparsa, sul mercato italiano, di oggetti e giocattoli pericolosi, provenienti dalla Cina. Se ne sta occupando a fondo la Procura di Torino.
# Mi preoccupano le azione etero- ed auto lesive dei malati di mente, e temo che tali azioni dipendano, almeno in parte, da mancanza o inappropriatezza delle cure psichiatriche. Vorrei ricordare ai colleghi psichiatri la parabola del Buon Pastore, che andava in cerca della pecorella smarrita: con ciò, intendo la necessità che i servizi psichiatrici vadano in cerca dei loro malati, senza aspettare che si facciano vivi da sé, perché questo atteggiamento può portare a seri problemi. Intendo affrontare questo tema in maniera approfondita in altra sede.
# Suscitano il mio orrore i casi di neonati abbandonati, o gettati via, o uccisi. Ricordo che la madre, che partorisca in ospedale, ha il diritto di non essere nominata, e cioè di non riconoscere il bambino, rendendolo così adottabile in tempi brevi, e soprattutto lasciandogli la vita.
# Donne e bambini continuano ad essere le vittime più frequenti di delitti contro la persona.
#L’uso di alcool e stupefacenti è relativamente diffuso nella popolazione, l’eroina ha ceduto il passo alla cocaina, ed è tornato l’hashish ad alta concentrazione di THC. La Polizia ed i Carabinieri hanno imparato che queste sostanze sono pericolose, specie se assunte da un conducente di autovettura, e almeno l’etilometro comincia a diffondersi, ma non è ancora abbastanza.
# Infine, sono in serio aumento i reati in cui, come popolo, siamo specialisti, e cioè le truffe, contro le ASL, l’ INPS, ecc., alcune davvero ingegnose.
# Con questo, pongo termine a questo breve commento. Se volete postare su qualche punto specifico, andate allo Zibaldone. Usate la funzione “cerca nel blog”, che è supportata da Google, e dunque molto efficiente. Questo commento compare anche nello Zibaldone. Non mi resta altro che augurare a tutti un Felice Anno Nuovo.
martedì 1 settembre 2009
giovedì 27 agosto 2009
mercoledì 26 agosto 2009
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